Test antidroga e anti-alcol sul lavoro
Sottoporre i lavoratori a controlli medici per accertare l’eventuale uso di alcol o sostanze stupefacenti, in qualsiasi momento della giornata lavorativa. È una delle novità più importanti introdotte dal decreto Sicurezza del 2025 per favorire la sicurezza nei luoghi di lavoro. A chiarire come applicare questa norma è intervenuto adesso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con una circolare che fornisce indicazioni operative a datori di lavoro, ispettorati territoriali e alle principali istituzioni coinvolte nella vigilanza.
Il cambio di paradigma
La novità più rilevante introdotta dalla nuova normativa riguarda il passaggio da un sistema di sorveglianza sanitaria periodica — o legata all’accadimento di un incidente — a un modello di controllo preventivo e continuativo. In precedenza, le visite mediche finalizzate a verificare lo stato di sobrietà di un lavoratore avvenivano per lo più a cadenza programmata oppure come conseguenza diretta di un infortunio già avvenuto. Con l’entrata in vigore del decreto, invece, tali accertamenti possono essere disposti prima o durante il turno lavorativo, senza necessità di attendere che si verifichi un evento critico.
L’obiettivo dichiarato del legislatore è esclusivamente preventivo: ridurre il rischio di incidenti sul lavoro correlati all’alterazione delle facoltà psicofisiche del lavoratore, tutelando l’incolumità dell’addetto stesso, quella dei colleghi e dei terzi. Non si tratta, quindi, di uno strumento disciplinare, ma di una misura che rientra a pieno titolo nella sorveglianza sanitaria aziendale, affidata alla figura del medico competente.
Il ruolo del medico
Un aspetto centrale della disciplina riguarda chi può disporre ed eseguire i controlli. La legge è chiara: la visita medica finalizzata alla verifica dello stato di alterazione non può essere gestita in maniera autonoma dall’azienda, ma deve passare obbligatoriamente attraverso il medico competente. Sarà quest’ultimo — contattato dal titolare, dal dirigente o dal preposto — a valutare la situazione e a disporre l’accertamento nell’ambito della sorveglianza sanitaria.
A esito del controllo, il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione, indicando eventuali limitazioni necessarie a ridurre il rischio immediato. I risultati degli accertamenti, in quanto dati sanitari, sono soggetti a una gestione rigorosa in materia di privacy: l’organizzazione aziendale può fare riferimento solo al giudizio di idoneità, mentre i dettagli clinici devono restare nell’ambito strettamente sanitario.
Quando scatta il controllo
I test non possono essere disposti in modo indiscriminato. La norma introduce un requisito fondamentale: la presenza di un ragionevole motivo per ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope. Non è sufficiente un sospetto generico o soggettivo: occorre un elemento concreto e osservabile, riconducibile al contesto lavorativo.
In attesa di una definizione giuridicamente vincolante, la circolare chiarisce che, allo stato attuale, per ragionevole motivo si intendono situazioni come comportamenti anomali osservabili — alterazione dell’equilibrio, linguaggio confuso, stato di sonnolenza evidente — oppure errori ripetuti o gravi durante il turno, incidenti privi di cause tecniche apparenti, o segnalazioni circostanziate provenienti da colleghi o preposti, accompagnate da osservazioni specifiche e verificabili.
La circolare precisa tuttavia che, per una definizione puntuale e uniforme della nozione di “ragionevole motivo”, sarà necessario attendere la conclusione dell’Accordo Stato-Regioni sulla ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. Tale accordo, previsto entro il 31 dicembre 2026, dovrà eliminare le attuali discrepanze tra le linee guida regionali e fissare criteri omogenei applicabili su tutto il territorio nazionale. Fino ad allora, i datori di lavoro sono invitati ad applicare la norma con rigore, evitando interpretazioni estensive che rischiano di generare contestazioni o indebolire le tutele dei lavoratori.
Controlli solo su chi svolge mansioni ad alto rischio
Un altro elemento qualificante della disciplina è la sua applicazione limitata a specifiche categorie lavorative. I test anti-alcol e antidroga non riguardano tutti i lavoratori indistintamente, ma soltanto coloro che svolgono mansioni ad elevato rischio infortuni o che possono mettere in pericolo la sicurezza di terzi. Il criterio selettivo non è “lavorare in azienda”, ma esercitare una funzione in cui un’alterazione delle facoltà cognitive o motorie può tradursi in conseguenze gravi e immediate.
Rientrano in questa categoria i lavoratori del settore dei trasporti — autisti di mezzi pesanti, tassisti, macchinisti ferroviari, personale di volo, addetti alla movimentazione in porti e aeroporti — così come chi opera in quota o utilizza macchinari pericolosi, come gruisti, operatori di carrelli elevatori, lavoratori edili su impalcature. Sono inclusi anche il personale sanitario e socio-assistenziale, i lavoratori dell’industria chimica, energetica e manifatturiera esposti a rischi di esplosione o contaminazione, nonché le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale addetto alla sicurezza di impianti critici.
Questa impostazione riflette il principio di proporzionalità: più elevate sono le conseguenze potenziali di un errore, più giustificato è attivare misure preventive di verifica. Estendere i controlli oltre questo perimetro, senza un reale collegamento con un rischio concreto, esporrebbe la procedura a contestazioni e ne indebolirebbe la tenuta giuridica.
Cosa cambia per i datori di lavoro
Per i datori di lavoro che operano nei settori coinvolti, la circolare delinea un percorso operativo che richiede attenzione e organizzazione. È necessario assicurarsi che il medico competente sia correttamente integrato nei processi aziendali e che le procedure interne identifichino con chiarezza i soggetti autorizzati a richiedere la visita medica. È altrettanto importante formare i preposti affinché sappiano riconoscere i segnali che configurano un ragionevole motivo e documentare le segnalazioni in modo circostanziato.
La nuova normativa non va letta come un aggravio burocratico, ma come un’opportunità per rafforzare la cultura della sicurezza in azienda. Non bisogna dimenticare che una persona che abusa di alcol o di stupefacenti – e che non si rende conto degli incidenti che potrebbe provocare svolgendo il proprio lavoro sotto l’effetto di queste sostanze – è prima di tutto una persona che ha bisogno di supporto: intercettare precocemente situazioni di rischio significa anche aprire la strada a percorsi di presa in carico e recupero.
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