Detenzione domiciliare per tossicodipendenti: è una vera opportunità?

Detenzione domiciliare per tossicodipendenti: è una vera opportunità?

Consentire ai detenuti che vogliono disintossicarsi dall’alcol o dalla droga di beneficiare della detenzione domiciliare in una struttura di riabilitazione invece che in un carcere tradizionale. È lo strumento che offre un disegno di legge approvato nelle scorse settimane dal Consiglio dei Ministri. Il testo inizierà adesso il proprio iter di fronte al Parlamento, il governo però ne ha chiesto la sollecita calendarizzazione, l’intenzione quindi è quella di arrivare a una legge a tutti gli effetti in tempi rapidi.

Senza dubbio, le finalità del testo sono pienamente condivisibili. Il problema è quantomai reale: secondo le stime un detenuto su tre ha sviluppato una dipendenza da droga, alcol o medicinali. In termini assoluti parliamo di circa 20mila persone, sulle oltre 62mila che attualmente si trovano nelle carceri italiane. Per la quasi totalità si tratta di uomini (oltre 19mila), mentre le donne sono meno di mille. A rendere il quadro ancora più allarmante, c’è il fatto che gli istituti penitenziari ospitino circa 1.200 minori condannati o chiamati a rispondere di spaccio o detenzione di droga.

Tuttavia, gli istituti di pena italiani nella maggior parte dei casi possono offrire un supporto limitato a queste persone. E anche il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri punta principalmente a arginare il sovraffollamento delle carceri. È inevitabile chiedersi quindi se il percorso di recupero dalla dipendenza possa essere realmente efficace.

I contenuti del disegno: chi può usufruirne

Il nuovo regime di detenzione domiciliare è rivolto a condannati tossicodipendenti e alcoldipendenti con pene detentive non superiori a otto anni. Il limite si riduce però a quattro anni per reati di maggiore pericolosità sociale, come ad esempio nei casi di associazione mafiosa o dei delitti commessi per finalità di terrorismo. Come ha precisato il ministro Nordio, “la condizione per il trattamento differenziato è quella di non aver commesso reati di certa gravità”. Inoltre, “Si tratta di disposizioni che non si applicano a chi ha commesso reati odiosi come stupro o rapina a mano armata. Il trattamento differenziato è previsto per i cosiddetti reati minori”.

La detenzione domiciliare potrà essere svolta presso strutture autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria e socio-sanitaria, sulla base di uno specifico programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. Il beneficio può essere richiesto “in ogni momento” e può essere concesso una sola volta nella vita del detenuto.

La Commissione di valutazione e il monitoraggio

Un elemento centrale del disegno di legge è l’istituzione di una Commissione di valutazione che seguirà il percorso di riabilitazione fin dalle prime fasi. La Commissione dovrà infatti prima di tutto accertare l’effettiva e attuale condizione di dipendenza del soggetto. Inoltre, dovrà appurare se vi sia una correlazione tra la dipendenza e la commissione del reato. E quindi dovrà valutare il programma di riabilitazione proposto.

Nel percorso di riabilitazione, ha un ruolo centrale anche il responsabile della struttura terapeutica. Questi infatti deve trasmettere una relazione semestrale al servizio pubblico per le dipendenze competente per territorio e all’ufficio locale di esecuzione penale esterna. Nel documento deve spiegare come si sta svolgendo il programma, ma anche segnalare eventuali violazioni. Se il programma terapeutico non viene portato a termine, oppure se il beneficiario mostra un comportamento incompatibile con il trattamento, il Tribunale revoca la detenzione domiciliare.

Se invece il percorso di riabilitazione va a buon fine, l’ufficio locale di esecuzione penale esterna trasmette una relazione finale al Tribunale, e i giudici di sorveglianza dispongono la detenzione domiciliare o l’affidamento in prova per il periodo di detenzione residuo. Anche per ottenere i domiciliari però sono previsti limiti: il detenuto non deve scontare una pena residua superiore agli otto anni (aumentata della metà), o nel caso di reati di maggiore pericolosità di quattro anni (aumentata di un quarto).

La prospettiva della cura delle dipendenze

Il ministro Nordio ha sottolineato che la parola d’ordine è “recupero dei detenuti tossicodipendenti e ha specificato che la detenzione differenziata si svolgerà “in strutture certificate di comunità”. È evidente che l’obiettivo principale del provvedimento sia quello di ridurre il sovraffollamento delle carceri, una necessità reale e urgente del sistema penitenziario italiano. Tuttavia, questo obiettivo non coincide necessariamente con quello di garantire un efficace percorso di recupero dalla dipendenza. La differenza è sostanziale: mentre il primo punta a risolvere un problema strutturale del sistema carcerario, il secondo richiede un impegno terapeutico profondo e personalizzato.

La tossicodipendenza infatti è una condizione complessa che influisce profondamente sulla psiche e sul comportamento degli individui. Per affrontare una dipendenza occorre seguire un approccio olistico che consideri gli aspetti biologici, psicologici e sociali del singolo. Ma è prima di tutto una questione di volontà, è fondamentale infatti che il soggetto dipendente abbia maturato la consapevolezza di avere bisogno di aiuto, e che sia determinato a intraprendere il percorso di riabilitazione.

Una delle criticità più significative riguarda la motivazione dei beneficiari. Nel trattamento delle dipendenze, la motivazione rappresenta un fattore fondamentale: senza una genuina volontà di cambiamento, anche il miglior programma terapeutico può fallire. Perché dietro ogni storia di dipendenza ci sono spesso dolori nascosti – come traumi o disturbi dell’umore – e la droga, l’alcol o le altre sostanze diventano un conforto. “Nella riabilitazione si parte dalla dipendenza per poi affrontare il trauma che spesso l’ha determinata.

Non è un percorso facile, e i soggetti che accedono a questo regime potrebbero non essere interessati a svolgerlo. Il rischio è che siano spinti principalmente dal desiderio di uscire quanto prima dal carcere, piuttosto che da una reale consapevolezza della necessità di intraprendere un percorso terapeutico.

Le altre incognite

Non è l’unico aspetto del disegno di legge da valutare con cautela. Ad esempio, possono accedere al beneficio anche a persone che hanno già scontato parte della pena in carcere. Questo aspetto richiede particolare attenzione: è necessario valutare accuratamente quale impatto abbiano avuto la detenzione e l’eventuale assistenza ricevuta in carcere sulla condizione di dipendenza. Il passaggio dal carcere a una comunità terapeutica può rappresentare un’opportunità, ma anche creare difficoltà di adattamento che potrebbero compromettere l’efficacia del trattamento.

E anche nel caso in cui il percorso di riabilitazione vada a buon fine, gli strumenti che offre il disegno di legge fanno sorgere delle perplessità. Se il soggetto che ha beneficiato del trattamento deve scontare una pena residua, infatti, potrà ottenere gli arresti domiciliari. Il recupero da una dipendenza si trasforma in un viaggio che tocca molteplici aspetti della vita di una persona. E il supporto non si limita a una cura medica o psicologica, ma abbraccia un’intera gamma di attività e di relazioni personali. In molti casi anche quelle familiari più strette. La convivenza forzata e prolungata con quelle persone che in qualche modo possono aver contribuito a causare la dipendenza aumenta i rischi di recidiva, soprattutto se non viene previsto un programma di follow-up adeguato.

Verso un approccio più integrato

Il disegno di legge senza dubbio rappresenta un passo nella giusta direzione, riconoscendo la specificità dei detenuti con problemi di dipendenza, emergono tuttavia alcuni nodi critici che si spera il Parlamento affronti. La Commissione di valutazione rappresenta il primo filtro, e in quanto tale deve essere in grado di appurare la reale motivazione al cambiamento. Inoltre, non può limitarsi a smistare i beneficiari verso un numero limitato di strutture di riabilitazione. Ma deve essere in grado di proporre quei programmi differenziati che risultino più efficaci sulla base del tipo di dipendenza, della personalità del soggetto e della storia detentiva. I piani di trattamento infatti devono essere personalizzati, costruiti sulle esigenze specifiche di ciascuno.

Infine, occorre prevedere un follow-up a lungo termine per monitorare l’efficacia dei trattamenti. Il disegno di legge al momento non ne fa menzione. Ma il recupero da una tossicodipendenza non finisce quando il soggetto supera la necessità fisica della sostanza, deve consentire infatti di riconquistare la stabilità emotiva e psicologica.  Il recupero non si misura solo nel distacco dalla sostanza, ma nel riprendersi spazi di vita, di relazioni, di progetti futuri.

Insomma, il nuovo disegno di legge rappresenta senza dubbio un’evoluzione positiva nell’approccio al trattamento delle dipendenze in ambito penitenziario. Tuttavia, per essere realmente efficace nel recupero e nella riabilitazione, necessiterà di un’implementazione attenta che metta al centro non solo la riduzione del sovraffollamento carcerario, ma soprattutto la costruzione di percorsi terapeutici personalizzati e motivanti. E quindi bisogna avere ben chiaro l’obiettivo: per chi lotta contro una dipendenza non deve rappresentare semplicemente un’alternativa al carcere, ma una vera opportunità di rinascita e recupero.

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